Art. 84
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[1]Redditi esenti dall'imposta
[2]Sono esenti dall'imposta:
- a)l'assegno annuo del Presidente della Repubblica;
- b)i redditi degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici degli Stati esteri, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato;
- c)i redditi dei consoli e degli agenti consolari, dei funzionari e degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato, a condizione di reciprocita';
- d)le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori Roma, ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili;
- e)le paghe e competenze spettanti ai militari delle Forze armate dello Stato di grado inferiore a quelli dei sottufficiali o equiparati, in attivita' di servizio;
- f)i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo puramente caritativo;
- g)le somme erogate dalle imprese a titolo di liberalita' in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti, fino a concorrenza del cinque per cento del reddito dichiarato, quando scopo specifico della liberalita' e' la istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza;
- h)gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province, comuni, opere pie ed altri enti pubblici;
- i)redditi che vengono realizzati da societa' cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 16 giugno 1965 · versione 0 su Normattiva