Art. 84
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[1]Redditi esenti dall'imposta
[2]Sono esenti dall'imposta:
- a)l'assegno annuo del Presidente della Repubblica;
- b)i redditi degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici degli Stati esteri, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato;
- c)i redditi dei consoli e degli agenti consolari, dei funzionari e degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato, a condizione di reciprocita';
- d)le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori Roma, ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili;
- e)le paghe e competenze spettanti ai militari delle Forze armate dello Stato di grado inferiore a quelli dei sottufficiali o equiparati, in attivita' di servizio;
- f)i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo puramente caritativo;
- g)le somme erogate dalle imprese a titolo di liberalita' in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti, fino a concorrenza del cinque per cento del reddito dichiarato, quando scopo specifico della liberalita' e' la istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza;
- h)gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province, comuni, opere pie ed altri enti pubblici;
- i)redditi che vengono realizzati da societa' cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia. 35
- l)gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di Studio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 febbraio 1971, n. 127
35La L. 17 febbraio 1971, n. 127 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per associazioni comunque costituite, di cui all'articolo 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono intendersi anche i consorzi costituiti tra societa' cooperative agricole".
Testo vigente dal 5 giugno 1971 al 1 gennaio 1974 · versione 34 su Normattiva