Art. 113

[1]finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (articolo 104 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 111, commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e 112, commi 1, 2, 3 e 4 la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica e' stata convenuta. 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. 4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art113 · fonte su Normattiva