Art. 74
[1]relativi all'impresa (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all' impresa, oltre ai beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa e ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all' impresa nell' inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui all'articolo 45, comma 2, si considerano relativi all' impresa solo se indicati nell' inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 75, tale indicazione puo' essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni a esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto. 3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa. 4. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui ((agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), da iscrivere tra le attivita' relative all' impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di cui all'articolo 75, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva