Art. 130
[1]delle societa' controllate (articolo 121 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 126, ciascuna societa' controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 136, deve:
- a)compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
- b)fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni ceduti e acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
- c)fornire ogni necessaria collaborazione alla societa' controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita' dell'opzione.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva