Art. 166

[1]relative alla derivazione rafforzata per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali e coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le modifiche alla disciplina del bilancio introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2015 (articolo 13-bis, commi 4, 9 e 11, decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19)

[2]1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima del 1° marzo 2017, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 164, comma 1, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' dell'articolo 165, comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art166 · fonte su Normattiva