Art. 17
[1]delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48.000 per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
- a)di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
- b)di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c)necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente al 1° gennaio 2012;
- d)relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
- e)finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f)relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g)
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