Art. 184
[1]degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (articolo 168-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. 2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. 3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 186, comma 4 l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al citato articolo 186, comma 8. 4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell'esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 186. 5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito dell'articolo 162, comma 1 e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all'articolo 186, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 49, comma 4, e ((98, comma 4)). 6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti alla data del 7 ottobre 2015, l'opzione di cui al comma 1 viene esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 7 ottobre 2015, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 185, comma 6. 8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1. 9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento. 10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 150, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, da aggiornarsi periodicamente.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva