Art. 42
[1]di nuova costruzione (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
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