Art. 20

[1]sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 63, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono soggetti a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 55, comma 6, del testo unico delle disposizioni in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art20 · fonte su Normattiva