Art. 18
[1]delle detrazioni (articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000 gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2. 2. L'importo base di cui al comma 1 e' pari a:
- a)euro14.000, se il reddito complessivo del contribuente e' superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000;
- b)8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente e' superiore a euro 100.000. 3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 e' pari a:
- a)0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- b)0,70, se nel nucleo familiare e' presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- c)0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- d)1, se nel nucleo familiare sono presenti piu' di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2. 4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva