Art. 214
d'imposta per il personale delle forze di polizia e delle forze armate (articolo 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 1. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a euro 28.000, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di euro 28.000 e' innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure:
- a)euro 48.050 per l'anno 2019;
- b)euro 7.008.680 per l'anno 2020;
- c)euro 10.215.998 per l'anno 2021;
- d)euro 5.476.172 per l'anno 2022;
- e)euro 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva