Art. 45
[1]non produttivi di reddito fondiario (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 74, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'articolo 104, comma 2, ultimo periodo per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
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