Art. 237
[1]per il regime ordinario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi (articolo 1, comma 70, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
[2]1. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
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