Art. 246
sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 24-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 154, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 185, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validita' dell'opzione. 2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale importo e' ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo. 3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. 5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 25. 6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu' familiari di cui al secondo periodo. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1. 7. Gli effetti dell'opzione di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 225 e 226, commi da 1 a 5.
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