Art. 23
[1]dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Per gli altri redditi tassati separatamente, a esclusione di quelli di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera o), l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati all'articolo 19, comma 1, rispettivamente, nelle lettere b), d) e q), all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera o), l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda ovvero e' iniziata la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera q), e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento. 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione. 3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'imposta determinata ai sensi dei commi da 1 a 3 e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nell'articolo 13, comma 1, se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 5. Per i redditi indicati all'articolo 19, comma 1, lettere c), e), f) e g), l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
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