Art. 270
[1]diverse da quelle a mutualita' prevalente (articolo 1, comma 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
[2]1. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le societa' cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualita' prevalente l'applicabilita' dell'articolo 263, comma 1, e' limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata a una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita' prevalente la quota di cui al primo periodo e' stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 263, comma 3.
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