Art. 288
e cessione di energia elettrica e calorica, di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli (articolo 1, commi 423 e 423-bis, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 5, comma 2-quater, decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101) 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 287, comma 1, e' determinato, ai fini IRPEF ed e IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 2. Le attivita' di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta' previsto dal comma 1, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come «impianto realizzato» nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) da' prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo.
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