Art. 295
[1]contabili (articolo 159 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita' imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 290 non e' ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella parte I, titolo II, capo II, sezione I. 2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attivita' o beni da cui derivano ricavi e altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell'imponibile, secondo i criteri di cui all'articolo 291; a tal fine e' tenuta una contabilita' separata secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 297. 3. Agli effetti dell'articolo 290, comma 4, il medesimo obbligo di tenuta della contabilita' separata di cui al comma 2 e' previsto anche al fine di garantire il rispetto del limite di ammissibilita' delle attivita' accessorie rispetto alle attivita' principali. 4. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
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