Art. 296
[1]effetti dell'esercizio dell'opzione (articolo 160 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 290 non possono esercitare quella di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezioni III e IV, ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati. 2. Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fra le societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 291 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 291.
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