Art. 304
[1]sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da d) a i) del comma 1 dell'articolo 76 (articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; articolo 1, comma 24, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
[2]1. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da d) a i), determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, di cui all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' dell'articolo 162, comma 3, del rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 96, comma 1, lettera c). Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati, nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. 2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti e oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 306. 3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 4. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui all', comma 1, lettere da e) a h), percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero, di cui all', comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 7. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all', comma 1, lettera i), realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 1 a 5 e agli e , e' applicata con l'aliquota del 33 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui all', comma 1, lettera i), derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all', paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore e' stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attivita' denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, ne' il rimborso in euro del relativo valore nominale.
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