Art. 314
[1]dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie (articolo 14 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. 2. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora con riferimento al medesimo esercizio:
- a)la controllante capogruppo e' soggetta a una imposta minima integrativa equivalente;
- b)una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene una partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ed e' soggetta a una imposta minima integrativa o a un'imposta minima integrativa equivalente. 4. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita' esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali imprese a bassa imposizione. 5. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita' esclusa deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora per tale esercizio un'altra partecipante intermedia e' soggetta a una imposta minima integrativa, o a un'imposta minima integrativa equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva