Art. 133
[1]dell'opzione (articolo 125 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le disposizioni dell'articolo 132, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca dell'opzione di cui all'articolo 126, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa' di cui alla predetta lettera b). 2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 130. Si applica la disposizione dell'articolo 132, comma 4. La societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione della revoca. 3. L'articolo 127, comma 5, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva