Art. 4

[1]e figli minori (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

  • a)i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;
  • b)i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
  • c)i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore, i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art4 · fonte su Normattiva