Art. 65
[1]del reddito d'impresa (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della parte I, titolo II, capo II, sezione I, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e della parte II, titolo III, capo II, relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall' imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 72 e 118, comma 10, e' computata in diminuzione del reddito a norma dell'articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2. 3. Oltre ai proventi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a) e b), non concorrono alla formazione del reddito:
- a)le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
- b)le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati all'articolo 19, comma 1, lettere da h) a p), quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all'articolo 96, determinata secondo quanto previsto nel presente capo. 5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 64, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 105, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.
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