Art. 71
[1]per prestazioni di lavoro (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 5, comma 4.
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