Art. 105-ter — Commissari in temporaneo affiancamento
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Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti della capogruppo e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021 · versione 76 su Normattiva