Art. 105-ter — Commissari in temporaneo affiancamento
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Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato ((nei confronti della capogruppo italiana, di una societa' indicata all'articolo 69.2)) e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Testo vigente dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026 · versione 104 su Normattiva