Art. 113 — Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', l'art. 109.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva