Art. 113 — Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111
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L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) emana disposizioni attuative del presente comma. (( Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita' e di indipendenza, l'articolo 109. ))
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010 · versione 21 su Normattiva