Art. 113Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111

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(( E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco nonche' delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell' elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:

  • a)qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
  • b)qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
  • c)per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
  • d)per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
  • a)la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
  • b)i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzione.)) ((37))

Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010 · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art113 · fonte su Normattiva