Art. 114-bis — Emissione di moneta elettronica
L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
Testo vigente dal 13 maggio 2012, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva