Art. 114-bisEmissione di moneta elettronica

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(( (Emissione di moneta elettronica). L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresi' attivita' connesse e strumentali, nonche' prestare servizi di pagamento; e' comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalita' indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto puo' prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria.

Testo vigente dal 10 aprile 2002 al 13 maggio 2012 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114bis · fonte su Normattiva