Art. 114 — Norme finali
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Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione. La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 13 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva