Art. 114Norme finali

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Fermo quanto disposto dall'art. 18, il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 333

Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114 · fonte su Normattiva