Art. 114 — Norme finali
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Fermo quanto disposto dall'art. 18, il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 333
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010 · versione 21 su Normattiva