Art. 114 — Norme finali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 333)).
Testo vigente dal 13 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004 · versione 16 su Normattiva