Art. 114-undecies — Rinvio
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Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonche' nel titolo VI. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano le disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III-bis e IV. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.
Testo vigente dal 1 marzo 2010 al 22 febbraio 2012 · versione 41 su Normattiva