Art. 114-undecies — Rinvio
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Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. ((I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.)) Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. Agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 13 dicembre 2016 al 13 gennaio 2018 · versione 81 su Normattiva