Art. 114-undeciesRinvio

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Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI. Agli istituti di pagamento che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 22 febbraio 2012 al 27 giugno 2015 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114undecies · fonte su Normattiva