Art. 115 — Ambito di applicazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 1 marzo 2010. Leggi il testo vigente →
Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 1 marzo 2010 · versione 21 su Normattiva