Art. 115Ambito di applicazione

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Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.

Testo vigente dal 3 dicembre 2010 al 4 giugno 2016 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art115 · fonte su Normattiva