Art. 115 — Ambito di applicazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 2010 al 4 giugno 2016. Leggi il testo vigente →
Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.
Testo vigente dal 3 dicembre 2010 al 4 giugno 2016 · versione 47 su Normattiva