Art. 115 — Ambito di applicazione
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Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati. (( Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest'ultimo. ))
Testo vigente dal 1 marzo 2010 al 3 dicembre 2010 · versione 41 su Normattiva