Art. 116Pubblicita'

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In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non puo' essere fatto rinvio agli usi. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

  • a)criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
  • b)criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
  • c)gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. Il CICR:
  • a)individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita' ((...));
  • b)detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
  • c)stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
  • d)individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art116 · fonte su Normattiva