Art. 116 — Pubblicita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →
In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. (( Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122)). Non puo' essere fatto rinvio agli usi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentite la CONSOB e la Banca d'Italia)), stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
- a)criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
- b)criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
- c)gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. Il CICR:
- a)individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita',;
- b)detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- c)stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
- d)individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007 · versione 29 su Normattiva