Art. 127Regole generali

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Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. Le nullita' previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente. (( Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106. ))

Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 12 gennaio 2006 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art127 · fonte su Normattiva