Art. 127 — Regole generali
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Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. Le nullita' previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia ((, d'intesa con la CONSOB)); la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 3 dicembre 2010 · versione 29 su Normattiva