Art. 128-octies — Incompatibilita'
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E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi ((sono persone fisiche e)) non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti ((iscritti)). 37
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
37Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 17 ottobre 2012 al 4 giugno 2016 · versione 64 su Normattiva