Art. 128-octiesIncompatibilita'

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 17 ottobre 2012. Leggi il testo vigente →

(( E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 17 ottobre 2012 · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128octies · fonte su Normattiva