Art. 128-quater — Agenti in attivita' finanziaria
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E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. Fermo restando la riserva di attivita' prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere attivita' di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attivita' da' titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. 8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche,intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010 · versione 46 su Normattiva