Art. 132 — Abusiva attivita' finanziaria
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l. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342)). 2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 12 gennaio 2006 · versione 17 su Normattiva